Guida RiformaCivile

altra cosa di cui ritenga necessaria l’acqui- sizione al processo. Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere auten- ticata anche dal difensore della parte.

altra cosa di cui ritenga necessaria l’acqui- sizione al processo. Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comporta- mento desumere argomenti di prova a nor- ma dell’articolo 116, secondo comma. Se non adempie il terzo, il giudice lo con- danna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

Breve commento In conformità al principio di delega, si è ritenuto di inserire nell’articolo 210 c.p.c. due ul- timi commi per rafforzare l’efficacia dell’ordine di esibizione del giudice, con disposizioni volte a sanzionare la mancanza di collaborazione all’attività giudiziale della parte e del ter- zo. Al nuovo comma quarto si prevede che l’inottemperanza della parte all’ordine di esibi- zione venga sanzionato con una pena pecuniaria di importo compreso tra euro 500 ed euro 3000. Il giudice potrà altresì desumere da tale inadempimento argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c. Il comma quinto riguarda invece l’inadempimento del terzo, la cui inottemperanza è sanzionata con una pena pecuniaria di valore importo tra euro 250 ed euro 1500. La sanzione non è tuttavia automatica, consentendo sempre alla parte e al giudice di valutare la consistenza del motivo che ha portato a non ottemperare all’ordine.

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