Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 213. (Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione) Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’am- ministrazione stessa, che è necessario ac- quisire al processo.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 213. (Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione) Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’am- ministrazione stessa, che è necessario ac- quisire al processo. L’amministrazione entro sessanta gior- ni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le infor- mazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.

Breve commento Il principio della legge delega è stato attuato prevedendo nell’articolo 213 c.p.c. che, in caso di richiesta d’ufficio di informazioni alla pubblica amministrazione, questa sia tenuta a trasmetterle o a comunicare le ragioni del diniego entro sessanta giorni dalla comunica- zione del provvedimento di richiesta del giudice.

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