ANTICIPAZIONI E PROROGHE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE
Introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) e dal Decreto c.d. Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198)
INTRODUZIONE
Lo scorso 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la L. n. 206 del 2021, approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021. Il Decreto Legislativo afferente alle riforme al Codice di procedura civile è stato firmato il 10 ottobre 2022 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022 con il n. 149. Il testo di Decreto Legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa, si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cogni- zione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri di- rettivi previsti dalla stessa Legge. Premesso ciò, le parti di cui si compone la presente guida pratica sul nuovo processo civile (parti I, II, III e IV) sono state impostate e realizzate alla luce della cita normativa vigente (cioè il D.Lgs. n. 144/2022), quindi, salvo alcune eccezioni, la regola generale applicata è stata quella imposta dalla Riforma Cartabia: «Al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative, le disposizioni del D.Lgs. n. 149/2022 hanno ef- fetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data , con la precisazione – “a fugare possibili dubbi interpretativi” – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti».
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