Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 225. (Decisione sulla querela) Sulla querela di falso, pronuncia sempre il collegio. Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indi- pendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la tratta- zione della causa continui davanti a sé re- lativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal docu- mento impugnato.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 225. (Decisione sulla querela) Sulla querela di falso, pronuncia il Tribuna- le in composizione monocratica. Il giudice può trattenere la causa in deci- sione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa con- tinui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Breve commento Conformemente al criterio di delega della legge n. 206 del 2021, si è ritenuto di modificare l’articolo 225 c.p.c., prevedendo al primo comma che la decisione sulla querela di falso non sia assunta dal collegio, ma dal tribunale in composizione monocratica. Al secondo e al ter- zo comma sono quindi stati inseriti gli adattamenti necessari di coordinamento.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 226. (Contenuto della sentenza) Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del can- celliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luo- go; condanna, inoltre, la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 226. (Contenuto della sentenza) Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del can- celliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luo- go; condanna, inoltre, la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.

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