Con la sentenza che accerta la falsità il col- legio, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 480 del codice di procedura penale.
Con la sentenza che accerta la falsità il tri- bunale, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 537 del codice di procedura penale.
Breve commento Le modifiche all’articolo 226 c.p.c. sono dettate da esigenze di coordinamento con la nuova competenza sulla querela di falso del tribunale in composizione monocratica (e non più del collegio), prevista dal precedente articolo 225. Inoltre, al secondo comma, si è previsto che il giudice che accerta la falsità debba dare le disposizioni di cui all’articolo 537 c.p.p. (sulla pronuncia sulla falsità di documenti), aggiornando il precedente richiamo all’articolo 480 c.p.p. (sul verbale di udienza.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 267. (Costituzione del terzo interve- niente) Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a nor- ma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 267. (Costituzione del terzo interve- niente) Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a nor- ma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.
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