Guida RiformaCivile

Breve commento L’adeguamento della disciplina della chiamata in causa del terzo è stato attuato anche con la modifica alle modalità di costituzione del terzo interveniente previste dall’articolo 267 c.p.c. Al primo comma, si è quindi soppressa la possibilità per il terzo di costituirsi in udien- za; la costituzione del terzo interveniente potrà, quindi, soltanto avvenire con il deposito di una comparsa, formata a norma dell’articolo 167. Per ragioni di coordinamento si è altresì modificato il secondo comma, sopprimendo l’inciso sulla costituzione del terzo interve- niente in udienza.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 268. (Termine per l’intervento) L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al mo- mento dell’intervento non sono più con- sentiti ad alcuna altra parte, salvo che com- parisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 268. (Termine per l’intervento) L’intervento può aver luogo sino al mo- mento in cui il giudice fissa l’udienza di ri- messione della causa in decisione. Il terzo non può compiere atti che al mo- mento dell’intervento non sono più con- sentiti ad alcuna altra parte, salvo che com- parisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Breve commento L’articolo 268 c.p.c., nella disciplina del termine per l’intervento, contiene una modifica di mero adeguamento alla nuova disciplina della fase decisoria, prevedendo che l’intervento possa avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione (essendo ormai la precisazione delle conclusioni collocata in un mero scambio tra le parti).

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