Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 269. (Chiamata di un terzo in causa) Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provve- de mediante citazione a comparire nell’u- dienza fissata dal giudice istruttore ai sen- si del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis. Il convenuto che in- tenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestual- mente chiedere al giudice istruttore lo spo- stamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richie- sta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comuni- cato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del con- venuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di de- cadenza, chiederne l’autorizzazione al giu- dice istruttore nella prima udienza. Il giu- dice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di con- sentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il

Art. 269. (Chiamata di un terzo in causa) Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provve- de mediante citazione a comparire nell’u- dienza fissata dal giudice istruttore ai sen- si del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis. Il convenuto che in- tenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestual- mente chiedere al giudice istruttore lo spo- stamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall’artico- lo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comu- nicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del con- venuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal con- venuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decaden- za, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all’articolo 171 ter, primo comma, numero 1. Il giudi- ce istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di con- sentire la citazione del terzo nel rispetto dei

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