Guida RiformaCivile

termine perentorio stabilito dal giudice. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166. Nell’ipotesi prevista dal terzo comma re- stano ferme per le parti le preclusioni ri- collegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto com- ma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.

termini dell’articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166. Nell’ipotesi prevista dal terzo comma resta- no ferme per le parti le preclusioni matura- te anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall’articolo 171- ter decorrono nuovamente rispetto all’u- dienza fissata per la citazione del terzo.

Breve commento L’articolo 269 c.p.c. è stato modificato per conformarlo alle nuove disposizioni dell’articolo 171 bis ove è stato individuato e disciplinato un momento in cui, fuori udienza entro quin- dici giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 166, il giudice possa verificare d’ufficio la regolare instaurazione del contraddittorio e pronunciare, quando occorre, i provvedi- menti opportuni e tipizzati, fra i quali rientra anche la fissazione di nuova udienza al fine di consentire al convenuto di effettuare la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163-bis. L’attore potrà chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ove, a se- guito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto il relativo in- teresse: tale adempimento deve essere effettuato nella memoria di cui all’articolo 171 ter, comma primo, n. 1.

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