Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio) Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclu- sioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali. All’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni. Breve commento L’articolo 275-bis disciplina la decisione a seguito di discussione orale davanti al colle- gio, prevedendo che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla pre- cisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali. Il secondo comma prevede poi che all’udienza il giudice istruttore fa la rela- zione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione e che all’esito del- la discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il terzo comma prevede poi che in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Infine, la norma prevede che se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.
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