Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 281-sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale) Se non dispone a norma dell’articolo 281- quinquies, il giudice, fatte precisare le con- clusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istan- za di parte, in un’udienza successiva e pro- nunciare sentenza al termine della discus- sione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblica- ta con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediata- mente depositata in cancelleria.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 281-sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale) Se non dispone a norma dell’articolo 281- quinquies, il giudice, fatte precisare le con- clusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istan- za di parte, in un’udienza successiva e pro- nunciare sentenza al termine della discus- sione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblica- ta con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediata- mente depositata in cancelleria. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

Breve commento In conformità al principio di delega è stato inserito un terzo comma all’articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

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