Guida RiformaCivile

L’ANTICIPAZIONE DEL NUOVO PROCESSO

Con improvviso e del tutto inatteso revirement , la Legge di Bilancio per il 2023, grazie ad un emendamento governativo approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 di- cembre 2022, ha anticipato l’entrata in vigore della riforma processuale di cui al D.Lgs. n. 149/2022 dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023 . Si Legge nel Dossier dell’Ufficio studi del Senato che l’anticipazione degli effetti della ri- forma c.D. Cartabia “è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile”. In particolare, l’art. 1, comma 380, L. n. 197/2022, ( c.D. Legge di Bilancio 2023 ) ha in parte riscritto il testo dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022 (già rimaneggiato nel passaggio della norma dalla versione provvisoria uscita a quella definitiva), contenente la disciplina transitoria e che era entrato in vigore da poco meno di due mesi. Non solo, oltre alla citata disposizione, il Legislatore con l’art. 8 comma 8, del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe , pubbli- cato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022) ha prorogato l’applicazione del mede- simo art. 221, comma 8, del D.L. n. 34/2020 con riguardo “alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023”. Gli effetti dell’improvvisa accelerazione imposta dal Governo, invocando a supporto pretese spinte sovranazionali all’entrata in vigore anticipata della riforma pro- cessuale dal 28 febbraio prossimi, hanno comportato “ criticità ” soprattutto per gli ope- ratori del diritto. Pertanto, alla luce delle “nuove modifiche temporali”, al fine di “ agevo - lare ” il lettore per una maggiore “facilità” della lettura dei Tascabili, è necessaria questa premessa introduttiva al fine di comprendere “le nuove scadenze” e le regole applicative “generali e particolari del nuovo processo”.

LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023

Il legislatore delegato ha optato per un differimento dell’efficacia della riforma, indivi- duando date diverse e diversi criteri di applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. pre- detto. Premesso ciò, la regola generale introdotta è quella dell’applicabilità delle norme riformate ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, rispetto all’ori- ginaria data del 30 giugno 2023. Ad essa, tuttavia, si accompagnano disposizioni di detta- glio che: • anticipano al 1° gennaio 2023 talune significative modifiche, differenziando tra proce- dimenti di nuova introduzione e già pendenti;

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