Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 281-septies.(Rimessione della causa al giudice monocratico) Il collegio, quando rileva che una causa, ri- messa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizio- ne monocratica, rimette la causa davan- ti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché` provveda, quale giu- dice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281- quinquies e 281-sexies.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 281-septies (Rimessione della causa al giudice monocratico) Il collegio, quando rileva che una causa, ri- messa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non im- pugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.
Breve commento In conformità alla delega, quanto ai rapporti tra giudice collegiale e monocratico, l’articolo 281-septies c.p.c. è stato modificato al fine di consentire un passaggio diretto dal collegio al giudice monocratico per la decisione, senza necessità di fissare ulteriore udienza di pre- cisazione delle conclusioni.
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