Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale) Il giudice, quando rileva che una causa, ri- servata per la decisione davanti a sé in fun- zione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione colle- giale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.
Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale) Il giudice, quando rileva che una causa, ri- servata per la decisione davanti a sé in fun- zione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione colle- giale, rimette la causa al collegio per la de- cisione, con ordinanza comunicata alle par- ti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al col- legio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.
Breve commento L’articolo 281-octies, che regola la rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale, è stato modificato, prevedendo che il giudice, quando rileva che una causa, ri- servata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275 bis.
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