Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Ar. 281-nonies (Connessione) In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pro- nuncia su tutte le domande, a meno che di- sponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5).
Ar. 281-nonies (Connessione) In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pro- nuncia su tutte le domande, a meno che di- sponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5). Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.
Breve commento In attuazione della delega, quanto ai rapporti tra giudice collegiale e monocratico, l’arti- colo 281-novies c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere, nel secondo comma apposita- mente introdotto, che, se sono riunite cause per le quali il tribunale deve giudicare in com- posizione collegiale e cause nelle quali deve giudicare in composizione monocratica, che prevalga il rito collegiale, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate in ciascun procedimento, per la parte che si è svolta prima della riunione.
240
Made with FlippingBook Online newsletter maker