Breve commento Si è inteso precisare che il pregiudizio grave e irreparabile, tale da fondare l’accoglimen- to dell’inibitoria, può derivare “anche” dall’esecuzione di pronunce di condanna al paga- mento di somme di denaro, in particolare in relazione alla possibilità di insolvenza, ma che al tempo stesso la tutela può riferirsi altresì a sentenze di condanna ad un facere o a un pati, “anche” in relazione alle quali può venire in rilievo la possibilità di insolvenza di una delle parti (si pensi, ad es., all’ipotesi in cui sia stata ordinata la demolizione di un’opera, e il creditore non dia garanzie di essere poi in grado di ripristinarla, nel caso in cui la decisione venga riformata). Nel dare attuazione alla delega si è quindi voluto prevenire possibili interpretazioni restrittive che avrebbero potuto limitare la rilevanza della possibilità di insolvenza alle sole condanne aventi ad og- getto una somma di denaro.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 291. (Contumacia del convenuto) Se il convenuto non si costituisce e il giu- dice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costitui- sce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171 ultimo comma. Se l’ordine di rinnovazione della citazio- ne di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307 comma terzo.
Nuovo Testo Disposizione applicabile al 30 giugno 2023 Art. 291. (Contumacia del convenuto) Se il convenuto non si costituisce e il giu- dice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costitu- isce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, se- condo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 171 ultimo comma. Se l’ordine di rinnovazione della citazio- ne di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307 comma terzo.
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