Breve commento L’articolo 291, che disciplina la dichiarazione di contumacia del convenuto, contiene una modifica necessaria per l’adeguamento alla disciplina della nuova fase introduttiva, dispo- nendo ora nel secondo comma che se il convenuto non si costituisce neppure anteriormen- te alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 316. (Forma della domanda)
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 316. (Forma della domanda)
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbal- mente. Di essa il giudice di pace fa redige- re processo verbale che, a cura dell’atto- re, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
Davanti al giudice di pace la domanda si pro- pone nelle forme del procedimento sempli- ficato di cognizione, in quanto compatibili. La domanda si può anche proporre verbal- mente. Di essa il giudice di pace fa redige- re processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.
Breve commento L’articolo 316 c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere, in via generale, che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di co- gnizione, in quanto non derogate dalle specifiche norme del Titolo II. Il secondo comma è stato modificato al fine di apportare i necessari adattamenti alle modalità di presentazione della domanda in forma verbale, per renderla compatibile con l’adozione, in via generale, del ricorso anziché dell’atto di citazione, con comparizione a udienza fissa.
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