Guida RiformaCivile

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 317. (Rappresentanza davanti al giudice di pace) Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 317. (Rappresentanza davanti al giudice di pace) Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

Breve commento L’articolo 317 c.p.c. è stato modificato al fine di rendere compatibile il conferimento del mandato per farsi rappresentare davanti al giudice di pace, con l’introduzione del procedi- mento con ricorso anziché con citazione.

244

Made with FlippingBook Online newsletter maker