Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 318. (Contenuto della domanda) La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indica- zione dell’oggetto. Tra il giorno della noti- ficazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’arti- colo 163-bis, ridotti alla metà. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la com- parizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 318 (Contenuto della domanda) La domanda si propone con ricorso, sotto- scritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indi- cazione del suo oggetto. Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del com- ma secondo dell’articolo 281- undecies.

Breve commento L’articolo 318 c.p.c. è stato modificato per prevedere che la domanda davanti al giudice di pace si propone con ricorso e non più con atto di citazione. Il comma secondo è stato quindi soppresso. Il comma terzo è stato sostituito a fine di disciplinare le modalità di fissazione dell’udienza a seguito della presentazione del ricorso.

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