Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 320. (Trattazione della causa)

Nuovo Testo Disposizione applicabile al 30 giugno 2023 Art. 320. (Trattazione della causa)

Nella prima udienza il giudice di pace inter- roga liberamente le parti e tenta la concilia- zione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitiva- mente i fatti che ciascuna pone a fonda- mento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudi- ce di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Nella prima udienza il giudice di pace inter- roga liberamente le parti e tenta la concilia- zione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281- duo- decies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudi- ce di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio

Breve commento Il terzo comma dell’articolo 320 c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere che il giudice di pace, alla prima udienza, fermo restando l’obbligo di procedere al tentativo di concilia- zione, procede nelle forme previste dal rito semplificato, in particolare dall’art. 281-duo- decies, con applicazione dei commi che prevedono che si proceda all’istruttoria necessa- ria o si mandi la causa in decisione. Il quarto comma è stato soppresso in considerazione dell’obbligo delle parti di dedurre le prove negli scritti difensivi ed eventualmente di for- mulare alla prima udienza un breve termine per l’integrazione delle istanze istruttorie e delle difese.

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