• richiamano , senza ragioni specifiche, la regola generale dell’applicabilità ai procedi- menti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (norme sulle impugnazioni in ge- nerale, art. 283 ecc.); • lasciano ferma al 30 giugno 2023 la vigenza di alcune disposizioni per alcune catego- rie di soggetti (difesa in giudizio amministrazioni dello Stato) ovvero uffici giudiziari e soprattutto la disciplina degli incentivi fiscali e dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle ADR.
In estrema sintesi, salvo che non sia diversamente disposto, viene complessivamente anticipata la vigenza della riforma ai giudizi introdotti a far data dal 28 febbraio 2023 ma di talune disposizioni specifiche si prevede l’applicabilità a partire dal 1° gennaio 2023 in alcuni casi anche ai giudizi pendenti.
Quanto alle ADR, come precisato dal CNF, la Legge di Bilancio ha lasciato invariata l’ori- ginaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 7 del D.Lgs. 149/2022 – relativo alle modifiche del D.Lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche riferite a singoli commi o lettere. Ciò comporta che la maggior parte delle di- sposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 380, il quale dispone l’anticipazione dell’entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire dal 1° marzo 2023 , fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo o colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di me- diazione (o dei giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022. Analogamente avviene in materia di negoziazione assistita, relativamente alla quale rimane ferma la data del 30 giugno 2023 soltanto per i benefici fiscali e per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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