Nel caso previsto nell’art. 332, l’impugna- zione proposta contro una parte fa decorre- re nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
documento o è passata in giudicato la sen- tenza di cui al n. 6 dell’art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sen- tenza. Nel caso previsto nell’art. 332, l’impugna- zione proposta contro una parte fa decorre- re nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
Breve commento All’articolo 326, al primo comma sono state apportate due modificazioni; la prima si limita a sostituire la parola «precedente» (riferito all’articolo) con il riferimento all’articolo 325; mentre dopo le parole “dalla notificazione della sentenza” è stata aggiunta la precisazione che la notifica avvenga “sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notifica- zione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario”.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 334. (Impugnazioni incidentali tardive) Le parti, contro le quali è stata proposta im- pugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidenta- le anche quando per esse è decorso il termi- ne o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Art. 334. (Impugnazioni incidentali tardive) Le parti, contro le quali è stata proposta im- pugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidenta- le anche quando per esse è decorso il termi- ne o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibi- le, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
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