Guida RiformaCivile

Breve commento L’aggiunta operata al secondo comma dell’articolo 334 c.p.c. attua il chiaro disposto del principio dell’unico articolo della legge delega, la quale richiede di «prevedere che l’im- pugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l’impugnazione principale è dichiarata improcedibile».

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 342. (Forma dell’appello) 1. L’appello si propone con citazione con- tenente le indicazioni prescritte dall’ar- ticolo 163. L’appello deve essere moti- vato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: l’indicazione delle parti del provvedi- mento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ri- costruzione del fatto compiuta dal giu- dice di primo grado; 2. l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione im- pugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono inter- correre termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.

Art. 342 (Forma dell’appello) L’appello si propone con citazione conte- nente le indicazioni prescritte nell’articolo 163. L’appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1. il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2. le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impu- gnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono inter- correre termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si tro- va all’estero.

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