Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 343. (Modo e termine dell’appello incidentale) L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166. Se l’interesse a proporre l’appello inciden- tale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante prin- cipale, tale appello si propone nella pri- ma udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 343. (Modo e termine dell’appello incidentale) L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell’u- dienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349-bis, secondo comma. Se l’interesse a proporre l’appello inciden- tale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante prin- cipale, tale appello si propone nella pri- ma udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
Breve commento Si è inoltre prevista la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all’articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell’ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza; la stessa esigen- za ha comportato analogo intervento nell’articolo 343 c.p.c., con l’indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo dell’attuale rinvio all’arti- colo 166.
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