Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 348. (Improcedibilità dell’appello) L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini. Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente co- stituito, il collegio, con ordinanza non im- pugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà co- municazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Art. 348. (Improcedibilità dell’appello) L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini. Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente co- stituito, il collegio, con ordinanza non im- pugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà co- municazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appel- lo l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio proce- de ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.
Breve commento Nel modificare l’articolo 348 c.p.c., quindi, posto che si è ritenuto opportuno conservare la forma della sentenza per il provvedimento che comunque di questa avrebbe la sostan- za (sentenza che sarà quindi impugnabile nei modi ordinari, cosa che è apparso superfluo specificare), per il giudizio davanti alla corte d’appello si è ritenuto opportuno prevedere, al fine di semplificare le forme e rendere immediata la pronuncia, che quando l’udienza è fissata davanti all’istruttore l’improcedibilità venga da questo dichiarata con ordinanza, avverso la quale sarà possibile proporre reclamo al collegio il quale deciderà con sentenza, se respinge il reclamo, ovvero con ordinanza non
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