impugnabile se lo accoglie e dà le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio di appello, secondo il medesimo schema già previsto per l’analoga ipotesi dell’estinzione del processo nel giudizio di primo grado davanti al tribunale, nelle cause in cui questo giudica in com- posizione monocratica.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 348-bis (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello) Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis. Se è proposta impugnazione inci- dentale, si provvede ai sensi del primo com- ma solo quando i presupposti ivi indicati ri- corrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Art. 348-bis. (Inammissibilità dell’appello) Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’impro- cedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice com- petente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a. l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma; b. l’appello è proposto a norma dell’arti- colo 702-quater.
Breve commento L’articolo 348-bis c.p.c. è stato quindi riscritto di conseguenza (mantenendolo perché co- munque si è ritenuta opportuna la conservazione di una previsione che renda manifesta l’esistenza di un “filtro” o comunque di una forma di decisione accelerata e semplificata), estendendone l’applicazione, stante l’identità di ratio, agli appelli manifestamente infon- dati e a quelli inammissibili; in entrambi i casi, infatti, l’impugnazione “non ha una ragio- nevole probabilità di essere accolta” ed è possibile e opportuno pervenire alla definizione del processo già nella fase iniziale, con la necessità di consentire alle parti di esporre oral- mente al collegio le ragioni favorevoli o contrarie a un tale esito.
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