Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 348-ter. (Pronuncia sull’inammissi- bilità dell’appello) All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, an- che mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il rife- rimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. L’ordinanza di inammissibilità è pronun- ciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trat- tazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando è pronunciata l’inam- missibilità, contro il provvedimento di pri- mo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cas- sazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o noti- ficazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’ar- ticolo 327, in quanto compatibile. Quando
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 348-ter. (Pronuncia sull’inammissi- bilità dell’appello) All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, an- che mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il rife- rimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. L’ordinanza di inammissibilità è pronun- ciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trat- tazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando è pronunciata l’inam- missibilità, contro il provvedimento di pri- mo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cas- sazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o noti- ficazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’arti- colo 327, in quanto compatibile.
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