l’inammissibilità è fondata sulle stesse ra- gioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del pri- mo comma dell’articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348- bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di pri- mo grado.
Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fat- to, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusiva- mente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348- bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di pri- mo grado.
Breve commento È stato invece abrogato l’articolo 348-ter c.p.c., perché farraginoso e ormai inutile, avendo il legislatore delegante optato per la decisione nel merito dell’impugnazione. Si è però ri- tenuto opportuno conservare le disposizioni previste dagli ultimi due commi della norma in esame volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5), nei casi di c.d. “doppia conforme”; disposizioni che tuttavia, per ragioni di coerenza sistematica, sono state spostate in calce all’articolo 360. Ovviamente, in caso di appello incidentale, il modu- lo decisorio semplificato potrà essere utilizzato soltanto quando entrambe le impugnazio- ni siano manifestamente infondate.
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