Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 349-bis (Nomina dell’istruttore) Quando l’appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discus- sione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione della causa. Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque gior- ni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di qua- rantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Breve commento Si è di conseguenza reintrodotto un nuovo articolo 349-bis c.p.c. (subito dopo il preesisten- te articolo 349, dalla medesima rubrica ma abrogato dall’articolo 5 del D.P.R. 17/10/1950). prevedendo la nomina dell’istruttore da parte del presidente. Tale previsione è stata però temperata, anche alla luce del “filtro” introdotto per le impugnazioni inammissibili o ma- nifestamente infondate, prevedendo che comunque il presidente possa, all’esito di un va- glio preliminare, fissare direttamente udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa, in questo caso nominando un relatore. Si è inteso così assicurare la possibilità di adattare le forme del rito alle effettive esigenze dello specifico procedimento, in modo da privilegiare la snellezza e la celerità della decisione quando ciò sia opportuno, riservando modelli processuali più articolati alle cause il cui grado di complessità lo richieda. È parso superfluo specificare, al fine di evitare appesantimenti della norma, che il presidente prov- vederà con decreto (forma tipica del provvedimento con cui viene nominato l’istruttore o il relatore e viene fissata l’udienza di comparizione delle parti), e che nel caso in cui il presi- dente abbia ritenuto di disporre la discussione orale della causa troverà applicazione l’ar- ticolo 281 sexies, richiamato anche dall’articolo 350 bis che costituisce la norma generale che regola la decisione a seguito di discussione orale nel giudizio ordinario di cognizione. In conseguenza della modifica apportata all’articolo 168 bis, quinto comma, il tenore di tale disposizione è stato riprodotto come secondo comma dell’articolo 349 bis, di modo che tanto il presidente nel fissare l’udienza di discussione orale, quanto l’istruttore quan- do nominato, potranno differire l’udienza indicata in atto di citazione; la norma prevede espressamente, a fugare eventuali dubbi, che del decreto debba essere data comunicazione alle parti.
257
Made with FlippingBook Online newsletter maker