DISCIPLINA TRANSITORIA D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 modificato dalla Legge 2 dicembre 2022, n. 197
Art. 35 (precedente formulazione) 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc- cessivamente a tale data. Ai procedimen- ti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vi- genti. 2. Salvo quanto previsto dal secondo pe- riodo, le disposizioni di cui agli articoli127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’at- tuazione del codice di procedura civile e di- sposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizio- ni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decor- rere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si ap- plicano ai procedimenti civili pendenti da- vanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attua- zione del codice di procedura civile si ap- plicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giu- dizio personalmente dal 30 giugno 2023.
Art. 35 (nuova formulazione) 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc- cessivamente a tale data. Ai procedimen- ti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vi- genti. 2. Salvo quanto previsto dal secondo pe- riodo, le disposizioni degli articoli 127, ter- zo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quel- le previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura ci- vile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimen- ti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attua- zione del codice di procedura civile e dispo- sizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
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