Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 350 (Trattazione) Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componen- ti davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notifica- zione dell’atto di appello. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
Art. 350 (Trattazione) Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se no- minato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara la contumacia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazio- ne dell’atto di appello, e provvede alla riu- nione degli appelli proposti contro la stessa sentenza. Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale del- la causa ai sensi dell’articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’im- pugnazione appare manifestamente fon- data, o comunque quando lo ritenga oppor- tuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa. Quando non prov- vede ai sensi del terzo comma, nella stes- sa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; prov- vede inoltre sulle eventuali richieste istrut- torie, dando le disposizioni per l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse.
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