Breve commento Si è poi modificato l’articolo 350 c.p.c., con l’indicazione delle funzioni svolte in udienza dall’istruttore, quando nominato: verifiche preliminari sull’integrità del contraddittorio, dichiarazione della contumacia, riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, tentativo di conciliazione, eventuale ammissione e conseguente assunzione delle prove, nei limiti in cui ciò è consentito nel giudizio di appello. Nella medesima ottica di case ma- nagement, poi, si è previsto che l’istruttore possa disporre la discussione orale della causa davanti al collegio per la decisione in forma semplificata non solo nei casi di cui all’articolo 348-bis, ma anche, a prescindere dal “filtro” ivi previsto, quando l’appello appaia manife- stamente fondato (ipotesi cui il legislatore delegante ha conferito particolare rilievo, con- templandola espressamente nell’articolo 283) o quando lo ritenga comunque opportuno in ragione della ridotta complessità della causa o dell’urgenza della sua definizione.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale) Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell’ar- ticolo 281-sexies. Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell’udienza. All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
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