Guida RiformaCivile

Breve commento L’articolo 350-bis c.p.c., di nuova introduzione, reca la disciplina del procedimento per la decisione semplificata a seguito di discussione orale nelle ipotesi di inammissibilità e ma- nifesta fondatezza o infondatezza, per la quale si è richiamato il modulo decisorio pre- visto dall’articolo 281-sexies. In particolare, nell’ipotesi in cui il presidente abbia fissato direttamente la discussione orale davanti al collegio questo inviterà le parti a precisare le conclusioni e all’esito della discussione orale pronuncerà la sentenza o si riserverà di depo- sitarla nel termine di legge, ferma restando la possibilità, su richiesta di parte, di differire la discussione ad altra data, eventualmente anche concedendo alle parti termine per note (prassi abitualmente impiegata nell’applicazione dell’articolo 281-sexies, pur in assenza di una esplicita previsione in proposito. Per l’eventualità che la trattazione dell’appello si sia svolta davanti all’istruttore, si è previsto che questo, fatte precisare le conclusioni, deb- ba fissare l’udienza davanti al collegio assegnando alle parti un termine anteriore all’udienza per il deposito di note conclusionali. In attuazione di quanto previsto dalla let- tera e) del comma 8, si è inoltre prevista una forma semplificata di sentenza, motivata in forma sintetica anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 351. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) Sull’istanza prevista dall’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impu- gnabile nella prima udienza. La parte può, con ricorso al giudice, chie- dere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di compa- rizione. Davanti alla corte di appello il ricor- so è presentato al presidente del collegio.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 351. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) Sull’istanza prevista dal primo e dal secon- do comma dell’articolo 283 il giudice prov- vede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

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