La parte può, con ricorso al giudice, chie- dere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di compa- rizione. Davanti alla corte di appello il ricor- so è presentato al presidente del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la com- parizione delle parti in camera di consi- glio, rispettivamente, davanti all’istrutto- re o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può di- sporre provvisoriamente l’immediata so- spensione dell’efficacia esecutiva o dell’e- secuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non im- pugnabile. Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’arti- colo 281-sexies. Davanti alla corte d’appel- lo, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazio- ne delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note con- clusionali. Se per la decisione sulla sospen- sione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei ter- mini a comparire.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la com- parizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o da- vanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricor- rono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, all’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’ar- ticolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel ri- spetto dei termini a comparire.
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