Guida RiformaCivile

conclusionali a norma dell’articolo 190 e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria en- tro i sessanta giorni successivi. Quando non provvede ai sensi dei commi che precedo- no, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies.

Breve commento La fase decisoria, disciplinata dall’articolo 352 c.p.c., è stata modificata secondo quanto puntualmente previsto dalla lettera n), prevedendo quindi che quando la causa è matura per la decisione, e non sussistono i presupposti per disporre la discussione orale e la de- cisione in forma semplificata, l’istruttore debba fissare altra udienza davanti a sé per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti un triplice termine perentorio calcolato a ritroso rispetto alla data dell’udienza di rinvio per il deposito (i) di una nota di precisazione delle conclusioni, (ii) della comparsa conclusionale e (iii) delle note di re- plica. All’udienza, l’istruttore rimetterà la causa al collegio per la decisione (ovvero, negli appelli davanti al tribunale, che decide in composizione monocratica, tratterrà la causa in decisione), fermo restando il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Per mero coordinamento è stata soppressa la previsione, contenuta nell’attuale ultimo comma dell’articolo 352, secondo la quale il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281 sexies, in quanto la relativa disposizione è stata inserita, come si è detto, nella disciplina relativa all’udienza di trattazione e richiamata nel primo periodo del primo comma.

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