Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 353. (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione ne- gata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al pri- mo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 353. (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione ne- gata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al pri- mo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.
Breve commento La lettera o) della delega incaricava il legislatore delegato di «riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in pri- mo grado ai casi di violazione del contraddittorio». Si è quindi abrogato l’articolo 353 c.p.c. con esso l’ipotesi di rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione, e considerati i ritardi nella decisione che la rimessione in primo grado comporta, si è scelto di limitarla alle ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio.
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