Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 354. (Rimessione al primo giudice per altri motivi) Fuori dei casi previsti nell’articolo prece- dente, il giudice d’appello non può rimet- tere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazio- ne introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere inte- grato il contraddittorio o non doveva esse- re estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a nor- ma dell’articolo 161 secondo comma. Il giudice d’appello rimette la causa al pri- mo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’ar- ticolo 308. Nei casi di rimessione al primo giudice pre- visti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353. Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordi- na, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 354 (Rimessione al primo giudice) Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 se- condo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel ter- mine perentorio di tre mesi dalla notifica- zione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. Se il giudice d’appello riconosce sussisten- te la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356.
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