Breve commento A seguito della soppressione dell’articolo 353, il giudice di appello che riconosca la giuri- sdizione negata dal primo giudice non potrà più rimettere a questo gli atti ma dovrà deci- dere la causa nel merito, se del caso svolgendo le attività che non si siano svolte in primo grado. Si è perciò modificato l’ultimo periodo dell’articolo 354, prevedendo che tanto in questo caso, quanto nel caso in cui dichiari la nullità di altri atti (e cioè atti diversi da quelli contemplati nei commi precedenti, la cui nullità determina la rimessione al primo giu- dice), il giudice di appello ammetta le parti al compimento di attività che sarebbero loro precluse, quando questa esigenza discenda dalla necessità di ripristinare il contraddittorio (ad esempio, a seguito della mancata concessione di termini nel giudizio di primo grado) e proceda alla rinnovazione degli atti nulli. Dalle disposizioni di cui all’articolo 356, non modificato in questa parte, si ricava poi che il giudice di appello procederà all’assunzione delle prove che non siano state assunte nel giudizio di primo grado. Sono state poi ripro- dotte le disposizioni degli ultimi due commi ultimo comma dell’abrogato art. 353, al quale l’articolo 354 rimandava.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove) Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell’artico- lo 279, il giudice d’appello, se dispone l’as- sunzione di una prova oppure la rinnova- zione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il proce- dimento deve continuare, pronuncia ordi- nanza e provvede a norma degli articoli 191
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove) Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell’artico- lo 279, il giudice d’appello, se dispone l’as- sunzione di una prova oppure la rinnova- zione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il pro- cedimento deve continuare, pronuncia or- dinanza e provvede a norma degli articoli
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