3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposi- zioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli artico- li 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pen- denti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può indi- viduare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. 4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei re- lativi servizi. 5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decre- to, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successiva- mente al 30 giugno 2023. 6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del
stare in giudizio personalmente dal 28 feb- braio 2023. 3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquida- zione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di proce- dura civile e quelle dell’articolo 196-duo- decies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizio- ni transitorie, di cui al regio decreto 18 di- cembre 1941, n. 1368, introdotti dal presen- te decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti ci- vili pendenti a tale data. Davanti ai medesi- mi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civi- le e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può indi- viduare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo. 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del li- bro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decre- to, si applicano alle impugnazioni proposte
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