Guida RiformaCivile

e seguenti. Quando sia stato proposto appello imme- diato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuo- ve prove riguardo alle domande e alle que- stioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia di- sposto, con separata ordinanza, la prosecu- zione dell’istruzione.

191 e seguenti. Davanti alla corte di appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’i- struttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma. Quando sia stato proposto appello imme- diato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuo- ve prove riguardo alle domande e alle que- stioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia di- sposto, con separata ordinanza, la prosecu- zione dell’istruzione.

Breve commento All’articolo 356 si è inoltre specificato che quando dispone l’assunzione o la rinnovazione di una prova il collegio della corte d’appello delega l’incombente all’istruttore o al relato- re, e si aggiunta la previsione, in attuazione di quanto richiesto dalla lettera l) del comma 8 dell’unico articolo della legge delega e in armonia con la disciplina di cui all’articolo 281 per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, che negli appelli proposti davanti alla corte d’appello il collegio, quando ne ravvisa la necessità, può – an- che d’ufficio - disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore.

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