Guida RiformaCivile

Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1. per motivi attinenti alla giurisdizione; 2. per violazione delle norme sulla compe- tenza, quando non è prescritto il regola- mento di competenza; 3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4. per nullità della sentenza o del procedi- mento; 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti. . Può inoltre essere impugnata con ricor- so per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impu- gnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che de- cidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricor- so per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva,

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1. per motivi attinenti alla giurisdizione; 2. per violazione delle norme sulla compe- tenza, quando non è prescritto il regola- mento di competenza; 3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4. per nullità della sentenza o del procedi- mento; 5. per omesso esame circa un fat- to decisivo per il giudizio che è sta- to oggetto di discussione tra le parti. Può inoltre essere impugnata con ricor- so per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impu- gnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che de- cidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricor- so per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva,

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