Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 362. (Altri casi di ricorso) Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado del giudice am- ministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giu- dice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1. i conflitti positivi o negativi di giurisdi- zione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impu- gnate per revocazione ai sensi dell’articolo 391-quater, quando il loro contenuto è sta- to dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ov- vero ad uno dei suoi Protocolli.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 362. (Altri casi di ricorso) Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice spe- ciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1. i conflitti positivi o negativi di giurisdi- zione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario
Breve commento Con l’introduzione della specifica considerazione del giudice amministrativo accanto al giudice ordinario e ai «giudici speciali» si è sono apportate le conseguenti modifiche all’ar- ticolo 362 c.p.c. tale norma ha subito un’ulteriore modifica per includere fra le ragioni di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione anche il rimedio della revocazione (come disci-
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