Guida RiformaCivile

plinato dal nuovo articolo 391-quater) avverso le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con- trario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale) Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiu- diziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1. la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata anco- ra risolta dalla Corte di cassazione;

2. la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3. la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizio- ne di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpre- tazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comuni- cata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. Il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni as- segna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del princi- pio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378. Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giu- dice. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

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