riassunto e sintesi). Non si è ritenuto di precisare che si tratta dei fatti sostanziali e dei fatti processuali rilevanti in giudizio, in quanto implicito già nella precedente formulazione.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 369. (Deposito del ricorso) Il ricorso è depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere deposi- tati, sempre a pena d’improcedibilità: 1. il decreto di concessione del gratuito pa- trocinio; 2. copia autentica della sentenza o del- la decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il con- flitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’arti- colo 362; 3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4. gli atti processuali, i documenti, i con- tratti o accordi collettivi sui quali il ri- corso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giu-
Art. 369. (Deposito del ricorso) Il ricorso deve essere depositato nella can- celleria della Corte, a pena d’improcedibi- lità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è pro- posto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità: 1. il decreto di concessione del gratuito pa- trocinio; 2. copia autentica della sentenza o del- la decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il con- flitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’arti- colo 362; 3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4. gli atti processuali, i documenti, i con- tratti o accordi collettivi sui quali il ri- corso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giu- risdizione la trasmissione alla cancelleria
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