della Corte di Cassazione del fascicolo d’uf- ficio; tale richiesta è restituita dalla cancel- leria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
risdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d’uf- ficio; tale richiesta è restituita dalla cancel- leria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
Breve commento L’adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbli- gatorio degli atti e dei documenti di parte ha comportato l’eliminazione di ogni riferimento al deposito «in cancelleria», quale precisazione modale coerente con il deposito analogi- co degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l’atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l’appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costi- tuirsi o intervenire nel giudizio stesso (articolo 27 d.m. n. 44/2011). Tale soppressione ha interessato l’articolo 369 c.p.c. (deposito del ricorso). Inoltre, la obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e la previsione (disciplinata in via regolamentare: articolo 27 d.m. n. 44/2011) della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti deposi- tati telematicamente hanno consentito di operare importanti modifiche, nel segno della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio (articolo 1, comma 1, della legge delega). È stato soppresso l’ultimo comma dell’articolo 369, facendo, quindi, venir meno l’onere del ricor- rente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il prov- vedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.
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