Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 370. (Controricorso) La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo median- te controricorso da depositare entro qua- ranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto par- tecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella cancelle- ria della Corte entro venti giorni dalla noti- ficazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Art. 370. (Controricorso) La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla sca- denza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazio- ne, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella cancelle- ria della Corte entro venti giorni dalla noti- ficazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Breve commento È stato eliminato l’obbligo della notifica del controricorso (articolo 370 c.p.c.), della noti- fica dello stesso ricorso incidentale nel caso di notifica di ricorso per integrazione del con- traddittorio ex articoli 331 e 332 (articolo 371 c.p.c.) e della notifica del controricorso al ri- corso incidentale (articolo 371): incombenti che non si rendono più necessari una volta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicolo informatico, si rendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti.
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