Guida RiformaCivile

successivamente al 28 febbraio 2023. 5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro se- condo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicem- bre 1941, n. 1368, come modificati dal pre- sente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi in- trodotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391- bis del codice di procedura civile, come mo- dificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. 7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai pro- cedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023. 8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, com- ma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successiva- mente al 28 febbraio 2023. 9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, com- ma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decor- rere dal 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione del decreto ministeria- le previsto dall’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice

libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’at- tuazione del codice di procedura civile e di- sposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. 7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° genna- io 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. 8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023. 9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai proce- dimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giu- gno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti pre- visti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere re- golati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mi- nistero della giustizia del 20 marzo 2020,

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