Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 371. (Ricorso incidentale) La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controri- corso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale è stato notificato il ricor- so per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termi- ne di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. Al ricorso incidentale si applicano le dispo- sizioni degli articoli 365, 366 e 369. Per resistere al ricorso incidentale può es- sere depositato un controricorso a norma dell’articolo precedente. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ri- corrente per incidente.

Art. 371. (Ricorso incidentale) La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controri- corso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale è stato notificato il ricor- so per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta gior- ni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. Al ricorso incidentale si applicano le dispo- sizioni degli articoli 365, 366 e 369. Per resistere al ricorso incidentale può es- sere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ri- corrente per incidente.

Breve commento Il termine per il deposito del controricorso, del ricorso incidentale e del controricorso al ri- corso incidentale è fissato in quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, quale termine che somma i due termini di 20 giorni, rispettivamente previsti per la notifica e, quindi, per il deposito del controricorso dall’originaria formulazione dell’articolo 370; quaranta giorni ribaditi anche dall’originaria formulazione dell’articolo 371.

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