Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Art. 372. (Produzione di altri documenti) Non è ammesso il deposito di atti e docu- menti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’am- missibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all’am- missibilità può avvenire indipenden- temente da quello del ricorso e del con- troricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

Art. 372. (Produzione di altri documenti) Non è ammesso il deposito di atti e docu- menti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’am- missibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all’am- missibilità può avvenire indipenden- temente da quello del ricorso e del controri- corso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

Breve commento Nella medesima logica, è stato eliminato l’obbligo di notificare alla controparte l’elenco dei documenti depositati ai fini dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. Tuttavia, per meglio garantire il contraddittorio e consentire al col- legio di prendere previa e adeguata conoscenza dei documenti è stato previsto un termine per l’effettuazione di detto deposito di 15 giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in ca- mera di consiglio.

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