Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi introdotti con ricorso già notifica- to alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’ stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Art. 375. (Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio) La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di partico- lare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391-quater. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinan- za in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1. dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale even- tualmente proposto, anche per mancan- za dei motivi previsti dall’articolo 360; 1. bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso; 4. pronunciare sulle istanze di regolamen- to di competenza e di giurisdizione, sal- va l’applicazione del primo comma. 4. -bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 4. -ter) pronunciare sui ricorsi per revo- cazione e per opposizione di terzo, salva l’applicazione del primo comma; 4. -quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.
Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio) La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in ca- mera di consiglio quando riconosce di do- vere: 1. dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale even- tualmente proposto, anche per mancan- za dei motivi previsti dall’articolo 360; 4. pronunciare sulle istanze di regolamen- to di competenza e di giurisdizione; 5. accogliere o rigettare il ricorso princi- pale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questio- ne di diritto sulla quale deve pronuncia- re, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.
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