5. accogliere o rigettare il ricorso princi- pale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questio- ne di diritto sulla quale deve pronuncia- re, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.
Breve commento Il nuovo articolo 375 estende la pronuncia in camera di consiglio all’ipotesi in cui la Corte riconosce di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La semplificazione del modulo camerale risponde a puntuali principi e criteri direttivi della delega. Essi si compendia- no nella unificazione dei riti camerali, attualmente disciplinati dall’art. 380-bis e dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cioè dei due procedimenti che sono utilizzati per la trattazione delle adunanze, rispettivamente, innanzi alla sesta sezione e alle sezioni semplici, e nella soppressione della «apposita sezione» di cui all’art. 376 cod. proc. civ. introdotta a decor- rere dal 4 luglio 2009 ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69. Tale norma ha subito un’ulteriore modifica per la necessità di allineare il nuovo istituto della revocazione pre- visto dall’articolo 391-quater alla disciplina generale relativa al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione con le dovute previsioni caratterizzanti. Si è previsto che il procedi- mento in questione si svolga in pubblica udienza. Tale scelta si giustifica, pur in assenza di indicazioni specifiche del legislatore delegante, in ragione della particolare rilevanza del nuovo istituto, che quindi merita tale forma di trattazione.
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